Richiesta Valutazione Medico Legale gratuita per MALATTIA PROFESSIONALE
- Pagina dedicata alla richiesta di valutazione medico legale gratuita finalizzata alla stima del nesso di causa tra le patologie sofferte e il lavoro svolto ripetitivamente nel corso della propria vita lavorativa;
- un medico legale del gruppo verificherà tutta la documentazione medica fornita e analizzerà la storia lavorativa dell’Assistito/a per stabilire, in via propedeutica alla presenza di eventuali pratiche, se sussista una “connessione” tra una o più patologie certificate e la tipologia di lavoro svolto in maniera ripetitiva negli anni;
- al Collaboratore viene fornito un elenco delle principali professioni statisticamente più soggette al rischio di malattia professionale e per ciascuna di esse saranno indicate le principali patologie tabellate dall’INAIL;
- nel caso in cui il medico legale fornisca il proprio assenza a procedere verrà informato il Collaboratore affinché, direttamente o tramite il servizio amministrativo del gruppo, possa convocare l’Assistito/a per informarlo dell’esito della perizia e degli step successivi;
- l’Assistito/a dovrà fornire il certificato medico introduttivo che può essere elaborato da qualsiasi medico convenzionato. Il certificato medico introduttivo riveste particolare importanza per il buon esito della pratica. Sono pochi i medici disponibili alla redazione di questo certificato e chi lo fa prende un compenso che va dai 250 ai 350 euro;
- la Struttura mette a disposizione un medico legale specializzato nella predetta tipologia di certificazione al costo di € 80 che dovranno essere acquisiti anticipatamente e al momento dell’incarico alla redazione e consegnati al medico legale prima della trasmissione della pratica stessa;
- la pratica verrà quindi passata alla Società di Servizi specializzata che si farà contrattualmente carico della gestione amministrativa della stessa e di tutti gli oneri professionali necessari per raggiungere l’obiettivo indicato garantendo il pagamento di eventuali parcelle professionali e senza che all’Assistito venga o possa mai essere addebitato nulla;
- per ciascuna patologia verrà fatta apposita richiesta di risarcimento all’INAIL;
- non ci sono conseguenze per l’azienda la quale, quando le verrà richiesto dall’Ente, nelle more del procedimento amministrativo, dovrà semplicemente compilare, attraverso il proprio consulente del lavoro, un questionario sul sito INAIL;
- nel 90% dei casi la prima richiesta viene bocciata dall’INAIL;
- la Società incaricata si farà quindi carico di incaricare a proprie spese uno o più medici legali per la redazione di una approfondita e puntuale perizia medico legale da utilizzare per fare opposizione all’INAIL e chiedere che l’Assistito venga convocato a visita medico collegiale;
- l’Assistito a conclusione della pratica, e solo in caso di esito positivo della stessa, pagherà alla Società incaricata la percentuale o il forfait contrattualmente stabiliti in sede di consulenza;
- la parcella incassata, al netto delle spese, verrà divisa in 3 quote uguali (Collaboratore, Società, Medico Legale);
- gli storni al Collaboratore sono contestuali all’incasso della parcella.
Richiesta di valutazione gratuita della Malattia Professionale
La Malattia Professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).