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Pensione inabilità: rileva solo il reddito dell’assistito

L’art. 14 septies del dl n. 663/1978 prevede che ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità non si deve fare riferimento al reddito ai fini Irpef dei componenti del nucleo familiare del soggetto interessato.

Rileva il reddito di chi richiede la pensione di inabilità

La Cassazione con l’ordinanza n. 28205/2022 (sotto allegata), nell’accogliere il ricorso di un’anziana signora che si è vista rigettare la richiesta per il riconoscimento di un aiuto per la propria inabilità, ha chiarito che per il riconoscimento della pensione di inabilità l’unico reddito da considerare è quello del soggetto che presenta la domanda , non rilevando né il reddito del marito né quello degli altri componenti del nucleo familiare a cui appartiene.

La vicenda processuale

Una signora si rivolge al Tribunale competente per chiedere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, alle pensione di inabilità o all’assegno mensile di invalidità. Domanda che viene rigettata e che la signora appella, andando incontro però, anche in questo caso, a un rifiuto della domanda.

La Corte di Appello rileva infatti, la insussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento delle misure assistenziali richieste, anche in presenza del requisito sanitario dal novembre 2011, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio. La donna infatti, nel periodo compreso tra il novembre 2011 e il raggiungimento dei 65 anni di età (5 agosto 2012) presenta un reddito che, cumulato a quello del coniuge, supera i limiti reddituali richiesti per poter riconoscere la misura assistenziale.

Conta solo il requisito reddituale del beneficiario

La signora nell’impugnare la decisione alla Corte di legittimità contesta alla Corte di Appello di aver deciso in violazione del D.L n. 663/1979 art. 14 septies comma 5, il quale sancisce che: ” Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.”

Ha quindi errato la Corte di Appello nel prendere in considerazione anche il reddito del coniuge nell’appurare la sussistenza del requisito reddituale per la concessione della pensione di invalidità.

Non rilevano i redditi degli altri componenti del nucleo familiare

Il ricorso viene accolto dalla Corte di Cassazione, che rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione affinché verifichi, la sussistenza del requisiti reddituali che la legge richiede per il riconoscimento della pensione di invalidità, tenendo conto del fatto che, l’art. 14 septies del DL n. 663/1979 prevede l’esclusione del cumulo del reddito non solo nei confronti del coniuge, ma di ogni altro componente del nucleo familiare.

Concetto che la Cassazione aveva già espresso in diverse pronunce, precisando che: “alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.”

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44997-pensione-inabilita-rileva-solo-il-reddito-dell-assistito160.asp
(www.StudioCataldi.it)