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Il riconoscimento di debito

Caratteristiche ed effetti dell’atto di ricognizione di debito.

La ricognizione di debito è un atto unilaterale recettizio di carattere negoziale a contenuto patrimoniale con cui un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro soggetto per una determinata somma. In conformità all’art. 1334 c.c., la ricognizione di debito è efficace nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario-creditore.

La prova

Ai sensi dell’art. 1988 c.c., la ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui in favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria. La ricognizione di debito, pertanto, non è atto costitutivo di un nuovo rapporto debitorio ma mera astrazione processuale della causa debendi. In altre parole, la ricognizione di debito non può mai prescindere dal rapporto giuridico sottostante né costituire un’autonoma fonte di obbligazione, ma è idonea a determinare una presunzione juris tantum della sussistenza del debito con inversione dell’onere della prova.

Le tipologie

Il riconoscimento di debito, più in particolare, può essere puro o titolato. L’expressio causae, ovvero l’evocazione del rapporto sostanziale che giustifica il debito, evidentemente, rende più agevole la posizione del creditore aggravando quella del debitore che, per vincere la presunzione, dovrà fornire la prova contraria con preciso riferimento alla titolazione. In entrambi i casi, al creditore che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento, sarà sufficiente dedurre l’inadempimento del debitore e richiedere la condanna all’adempimento dello stesso allegando e provando l’esistenza del riconoscimento di debito; l’accoglimento della domanda, infatti, non è subordinato all’accertamento dell’effettiva sussistenza del rapporto sottostante. Per contro, l’inesistenza del rapporto fondamentale, così come l’invalidità o l’estinzione, deve necessariamente essere dimostrata dal convenuto per paralizzare le pretese attoree e, quando il titolo è indicato dall’attore o risulta dal riconoscimento di debito, l’onere probatorio gravante sul debitore ha ad oggetto proprio quello specifico rapporto. Il vantaggio probatorio riconosciuto al creditore, d’altra parte, è rinunciabile dallo stesso “ma, affinchè ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l’onere deduca od anche offra la prova, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta od offerta” (Cass. n. 14066/2010).

La prescrizione

A mente dell’art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Per valere quale atto interruttivo della prescrizione, il riconoscimento di debito “non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cass. 23822/2010).

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/23561-il-riconoscimento-di-debito.asp
(www.StudioCataldi.it)