Il deposito cauzionale, chiamato anche cauzione, viene versato in denaro al momento della stipula di un contratto.
Finalità del deposito cauzionale
Il deposito cauzionale, noto ai più semplicemente come cauzione, è un deposito in denaro che può essere versato al momento della stipula di un contratto. Esso è tipico del contratto di locazione ma caratterizza anche altre fattispecie negoziali.
La finalità del deposito cauzionale è quella di tutelare una delle parti contrattuali rispetto ai danni che l’altra possa fare su beni che ha affidato alla sua custodia. Con la cauzione, il danneggiato ha già in mano una somma da trattenere per far fronte ai pregiudizi eventualmente subiti.
Se questi non si verificano, il deposito cauzionale va restituito a chi lo ha versato.
Deposito cauzionale: locazione
Per comprendere meglio cos’è il deposito cauzionale e a quale funzione assolve, prendiamo innanzitutto il caso della locazione.
La cauzione, qui, viene di norma chiesta dal proprietario all’inquilino al momento della stipula del contratto ed è restituito, quando questo cessa di produrre i suoi effetti, solo se l’immobile locato viene riconsegnato senza danneggiamenti ma nello stato in cui si trovava nel momento in cui era stato consegnato, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Per approfondimenti vedi La cauzione nel contratto di locazione
Deposito cauzionale: bollette
Un altro ambito in cui il deposito cauzionale è molto diffuso è quello delle bollette.
Infatti, di norma, chi sceglie di non addebitare il costo della luce o del gas sul proprio conto corrente, preferendo il pagamento con bollettino postale, riceve la prima bolletta maggiorata di una somma aggiuntiva rispetto a quelle relative alle predette utenze. Tale maggiorazione è il deposito cauzionale, posto a garanzia del corretto ed effettivo pagamento di quanto di volta in volta dovuto.
Deposito cauzionale: pay tv
Un ultimo esempio di deposito cauzionale è quello richiesto da alcune società che offrono servizi di pay tv.
Spesso, infatti, a fronte del rilascio di apparecchi in comodato d’uso gratuito ai clienti, tali società richiedono il versamento di un deposito cauzionale. Tale deposito verrà poi trattenuto se, al momento della risoluzione del contratto, tali apparecchi risultano non funzionanti né pronti all’uso o se le fatture non risultano saldate dal cliente.
Cauzione e caparra
II deposito cauzionale non va confuso con la caparra, in quanto le differenze tra l’uno e l’altra sono marcate.
La caparra, infatti, è sia una somma di denaro versata come anticipo del prezzo pattuito per il contratto, sia una garanzia per ognuna delle parti nel caso in cui l’altra dovesse risultare inadempiente.
La cauzione, invece, non fa parte del corrispettivo pattuito, ma ha solo la funzione di garantire dall’altrui inadempimento e, soprattutto, dai danni cagionati sul bene concesso in esecuzione del contratto.
Dal punto di vista della tassazione, tale differenza si riversa sul fatto che mentre la caparra è tassata, il deposito cauzionale non lo è.
Deposito cauzionale: giurisprudenza
Un’interessante definizione di deposito cauzionale è stata dalla Corte di cassazione.
In questa pronuncia si legge infatti che: “Come questa Corte ha avuto modo di chiarire e come generalmente affermato in dottrina sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari, il deposito cauzionale costituisce invero una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno. Esso comporta la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell’eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante: sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l’accipiens potrà invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso” (cfr. Cass. n. 18069/2019).
Merita poi di essere segnalata la pronuncia numero 3882/2015, nella quale la Cassazione ha affermato che “l’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione”.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/35351-deposito-cauzionale.asp
(www.StudioCataldi.it)