Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pensione di reversibilità al coniuge separato

La pensione di reversibilità spetta al coniuge separato al pari del coniuge superstite, la circolare Inps n. 19/2022 nel recepire ha sancito il riconoscimento della reversibilità anche al coniuge separato per colpa o con addebito.

Quando spetta la pensione di reversibilità al coniuge separato

La pensione di reversibilità, ovvero l’erogazione previdenziale riconosciuta ai familiari del lavoratore defunto titolare di trattamento pensionistico, spetta anche al coniuge separato quando l’iscrizione del dante causa all’ente previdenziale risulta antecedente alla sentenza di separazione.

Nonostante gli enti previdenziali sovente richiedano quale ulteriore requisito l’assenza di addebito o il riconoscimento dell’assegno alimentare, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha da tempo equiparato il coniuge separato per colpa o con addebito al coniuge superstite riconducendo entrambe le fattispecie alla disciplina dell’art. 22 L. n. 903/1965, che prevede quale unico requisito per la reversibilità la sussistenza del rapporto coniugale con il pensionato defunto.

Pensione di reversibilità al separato con colpa o addebito

La Corte di Cassazione ha avuto modo di riconfermare tale impostazione precisando al contempo che “la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima” (Cassazione n. 9649/2015).

Concetto ribadito peraltro anche in seguito in due importanti provvedimenti della Cassazione:

  • Ordinanza n. 2606/2018: “questa Corte di Cassazione ha già più volte chiarito (Cass. 19 marzo 2009 n. 6684, n. 4555 del. 25.2.2009, n. 15516 del 16 ottobre 2003) che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n.1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato – tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte; che in particolare è stato affermato che, dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Cost. non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli”;
  • Ordinanza n. 7464/2019: “dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Cost. non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli.”

Orientamento giurisprudenziale che è stato ripreso ed esposto dall’INPS nella circolare n. 19 del 1° febbraio 2022 (sotto allegata) la quale ha infatti incluso tra i destinatari della pensione di reversibilità.

Come meglio precisato nella circolare infatti “Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.”

Misura della reversibilità al coniuge separato

Il trattamento di reversibilità spetta al coniuge superstite, ancorché separato, nella misura del 60% della pensione percepita dal pensionato deceduto. Se oltre al coniuge vi sono uno o più figli beneficiari, la pensione di reversibilità viene corrisposta, rispettivamente, nella misura dell’80% e del 100%.

Qualora il beneficiario sia titolare anche di altri redditi, tuttavia, l’assegno di reversibilità subisce una riduzione pari al 25% per reddito superiore al triplo della pensione minima, al 40% per reddito superiore al quadruplo della pensione minima e al 50% per reddito superiore al quintuplo della pensione minima, così come stabilito dall’art. 1 c. 41 L. n. 335/1995; l’incumulabilità, tuttavia, non si applica in presenza di beneficiari appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Pensione di reversibilità: incompatibilità

Il beneficiario della pensione di reversibilità che sia già titolare di un assegno sociale o pensione sociale, perde il diritto alle predette prestazioni di natura assistenziale, di talché a far data dalla decorrenza della pensione di reversibilità queste ultime vengono revocate.

Domanda per la pensione di reversibilità

La corresponsione della pensione di reversibilità è subordinata alla richiesta del beneficiario. Di conseguenza, il coniuge superstite – separato o meno – che intenda conseguire la prestazione previdenziale deve presentare apposita domanda dopo la morte del pensionato, valevole anche quale richiesta per i ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto, con la precisazione che il diritto agli stessi si prescrive nell’ordinario termine decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/24312-la-pensione-reversibilita-al-coniuge-separato.asp
(www.StudioCataldi.it)