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Responsabile il medico che rifiuta di visitare il paziente in codice giallo

Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dall’art. 328 c.p. la condotta del medico che si rifiuta perentoriamente di visitare il paziente oncologico grave con veramente pleurico in corso, perché è inutile.

Rifiutarsi di visitare un paziente è reato soprattutto se è grave

Commette il reato di rifiuto di atti di ufficio il medico che si rifiuta categoricamente e in malo modo di visitare un paziente oncologico con versamento pleurico. L’aggressione del figlio non gli ha impedito di fare la visita perché successiva e conseguente al rifiuto opposto dal medico.

Ricorda la Cassazione che quando si è in presenza di una situazione critica, come in questo caso, si è al di fuori della discrezionalità del medico. Queste in sintesi le conclusioni degli Ermellini contenute nella sentenza n. 23406/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un medico viene ritenuto responsabile nel giudizio di primo e di secondo grado del reato di “Rifiuto di atti di ufficio” di cui all’art. 328 c.p. in quanto nella sua qualità di medico in servizio nel reparto di medicina ha rifiutato indebitamente di compiere un atto che, per ragioni mediche, doveva essere compiuto senza ritardo.

Lo stesso si è infatti rifiutato di visitare un paziente neoplastico che presentava un versamento pleurico destro, dopo l’accesso al Pronto Soccorso e a cui, a causa delle difficoltà respiratorie era stato assegnato un codice giallo in quanto affetto da una forma morbosa grave.

Al sanitario è stato contestato, dopo il suo accesso nel reparto con 45 minuti di ritardo rispetto all’inizio del turno pomeridiano, di essersi rifiutato di visitare il paziente suddetto nonostante i solleciti del figlio, a cui il medico, dopo aver usato toni forti e decisamente poco delicati, voltava, le spalle allontanandosi.

Il medico non ha “potuto” visitare il paziente

Il difensore dell’imputato nel ricorso in Cassazione contesta:

  • nel primo motivo, che non rileva il ritardo con cui il medico è giunto in reparto perché al limite può rappresentare un inadempimento contrattuale, ma nel caso di specie è privo di valenza penale;
  • nel secondo fa presente che il vero responsabile semmai della mancata visita sarebbe il medico del turno precedente, che non può lasciare il reparto fino a quando il medico del turno successivo non sia arrivato;
  • nel terzo evidenza un travisamento della prova in ordine alle testimonianza rese dagli infermieri del turno delle ore 14.00 in quanto uno di essi non ha chiamato il medico imputato al telefono e il centralino ha contatto quest’ultimo una sola volta;
  • nel quarto motivo evidenzia che allo stesso in realtà è stato impedito di vistare il paziente perché aggredito dal figlio di quest’ultimo;
  • nel quinto deduce l’omessa motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili;
  • nel sesto contesta la violazione del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio da parte della corte di merito.

Il ritardo non rileva, il medico doveva visitare il paziente

La Cassazione rigetta il ricorso del medico, i primi due motivi sono inammissibili perché specifici. Le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza, la quale ha ritenuto provato il rifiuto dell’imputato al compimento degli atti d’ufficio a cui era tenuto non a causa del ritardo, bensì del rifiuto netto apposto dallo stesso ad eseguire la visita. Il ritardo è solo stato valutato come indice rivelatore della condotta del medico nella vicenda nel suo complesso.

Inammissibile anche il terzo motivo perché la chiamata dell’infermiere non è decisiva ai fini del decidere e perché il motivo è finalizzato a una rilettura di quanto già appurato.

Inammissibile anche il quarto motivo nel quale l’imputato ha affermato che: “la visita al paziente non si sia potuta svolgere a causa della feroce aggressione da parte dei familiari» del degente” perché sia la sentenza di primo grado, che la sentenza impugnata hanno accertato che il rifiuto dell’imputato a visitare il paziente è stato anteriore all’aggressione e ne è stato la causa.

Dalla sentenza emerge che “sono state accertate poi le plurime sollecitazioni rivolte all’appellante affinché si recasse a visitare quel degente, così come la scelta delibata di non farlo… Netto è il rifiuto di visitare l’uomo, manifestato anche inforcando il corridoio che portava al reparto di cardiologia, abbandonando parenti e paziente, decidendo di non visitarlo.”

Inammissibile anche il quinto motivo sempre perché aspecifico, così come il sesto perché fornisce una ricostruzione alternativa della vicenda.

Infondato anche il motivo aggiuntivo nel quale il difensore dell’imputato ha evidenziato che nel lasso di tempo in cui l’imputato è stato ricoverato per il pestaggio del figlio del paziente, quest’ultimo non è stato comunque sottoposto a cure o trattamenti che il medico del pronto soccorso non avesse già prestito.

Peccato che nelle sentenze è stato precisato che “si era obiettivamente al di fuori dell’ambito della discrezionalità tecnica del medico, in quanto le condizioni del paziente erano critiche e sussisteva un preciso obbligo del medico di procedere immediatamente alla visita del paziente, peraltro in attesa da un’ora e mezza.”

In ogni caso, ricorda la Corte: “integra il reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente ivi ricoverato, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali, e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fondi soltanto su dati clinici e strumentali.”

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44783-responsabile-il-medico-che-rifiuta-di-visitare-il-paziente-in-codice-giallo.asp
(www.StudioCataldi.it)