Il reato di appropriazione di cose smarrite di cui all’art. 647 c.p. è stato abrogato. Non restituire un portafoglio smarrito è però un illecito civile sanzionato con una multa fino a 8000 euro e in alcuni casi è reato.
Appropriazione cose smarrite: dal 2016 non è reato
Fino a qualche anno fa, chi trovava un portafogli e se ne appropriava impunemente commetteva reato, rischiando il carcere fino a un anno e la multa da 30 a 309 euro.
Questo prevedeva infatti l’art. 647 c.p. (rubricato “Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito“), inserito, tra i tanti, nel pacchetto depenalizzazione del Governo dei giorni scorsi (leggi Ingiuria, marijuana, guida senza patente: ecco tutti i reati definitivamente cancellati).
Dal 6 febbraio 2016 data dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 7, il reato è stato abrogato e al suo posto è rimasto l’illecito civile contemplato dall’art. 4 di detto d.lgs., il quale prevede per chi trova “denaro o cose da altri smarrite” e se ne appropria “senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate”, l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8.000.
Cose ritrovate: l’art. 927 c.c.
Per non incorrere nella sanzione, l’artefice del ritrovamento deve attivarsi quindi per rintracciare il legittimo proprietario e restituire la cosa trovata, ovvero, se non lo conosce consegnarla, “senza ritardo”, alle forze dell’ordine o al comune (“al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento” recita l’art. 927 del codice civile).
Se ciò non dovesse accadere, colui che si è appropriato “dolosamente” del portafogli smarrito sarà tenuto oltre alla restituzione e al risarcimento del danno anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile, stabilita dal giudice.
Tuttavia, non vertendosi più sul piano penale e dunque non essendo il fatto punibile a querela della persona offesa, la tutela scatta soltanto se chi ha smarrito il portafogli si attiva in sede civile per richiedere il risarcimento del danno subito. Sarà in tale sede che il magistrato deciderà la misura della sanzione da applicare, al termine del giudizio, laddove accolga la domanda di risarcimento proposta dalla vittima, sulla base di diversi criteri, quali: la gravità della violazione, la reiterazione dell’illecito, l’arricchimento del soggetto responsabile, l’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito, la personalità e le condizioni economiche dell’agente.
Quando tenersi un portafoglio è reato
Sono diversi i reati tuttavia che possono essere integrati dalla mancata restituzione di un portafogli.
La Cassazione n. 4195/2022 ricorda che la sentenza n. 9660/2015 aveva chiarito che “aveva ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva qualificato in termini di peculato la condotta di appropriazione del danaro contenuto in un portafoglio smarrito dal titolare, posta in essere dal carabiniere che aveva ricevuto in consegna il portafoglio dall’autore del rinvenimento” e che “è richiesto infatti per configurare il peculato “un nesso di dipendenza” tra il possesso e l’ufficio o il servizio esercitato, con esclusione di situazioni in cui il possesso sia scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva”.
La Cassazione n. 58895/2017 invece ha chiarito che: “nell’ipotesi di smarrimento di cose che (…) conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite”.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/20809-se-trovi-un-portafogli-e-non-lo-restituisci-8230-multa-fino-a-8mila-euro.asp
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