Secondo l’art. 591 c.c. sono incapaci di testare i minorenni, gli interdetti e coloro che erano incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Casi di incapacità di testare
L’art. 591 del Codice civile, dopo aver statuito che possono disporre per testamento coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge, dichiara incapaci di testare i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e coloro che siano stati, per qualsiasi causa, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, pur se non interdetti.
Per valutare il raggiungimento della maggiore età si deve far riferimento alla computazione civile, mentre per ritenere sussistente l’interdizione si deve far riferimento al giorno della pubblicazione della relativa sentenza.
Prima dell’introduzione dell’art. 119 della legge n. 689/1981 erano incapaci a testare anche i condannati all’ergastolo, in quanto interdetti legali.
La giurisprudenza e la dottrina ritengono, pacificamente, che l’elenco previsto dal Codice civile sia tassativo e non estensibile in via analogica.
Il testamento eventualmente redatto dai soggetti indicati nella disposizione codicistica può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Impossibilità di avvalersi del testamento
Si precisa che la capacità di testare va valutata prendendo come riferimento il momento in cui il testamento è stato redatto, senza che a nulla rilevino le vicende anteriori o successive.
Laddove il testamento sia redatto da soggetto temporaneamente incapace di redigerlo, il documento, quindi, non potrà mai essere utilizzato, nemmeno nel caso in cui il disponente, divenuto capace, voglia ratificarlo.
In tal caso, infatti, non sarà comunque possibile “convalidare” il testamento, ma sarà necessario redigerlo ex novo.
Testamento redatto dall’inabilitato
Tornando all’analisi della norma del Codice civile che si occupa di capacità di testare, è interessante porre in evidenza che l’art. 591 non menziona tra gli incapaci gli inabilitati ma soltanto gli interdetti, con la conseguenza che i primi possono essere considerati capaci di testare.
La ragione di tale esclusione va rinvenuta nel fatto che l’interdetto è incapace di intendere e di volere mentre l’inabilitato ha tale capacità e le limitazioni giuridiche cui è assoggettato sono esclusivamente quelle di non poter compiere da solo atti di disposizione di beni tra vivi a titolo oneroso e di non poter in nessun caso fare donazioni.
In sostanza, all’inabilitato viene inibito il compimento di atti che possano costituire un pregiudizio non tanto per la sua famiglia, quanto principalmente per sé stesso.
Testamento redatto da beneficiario amministrazione di sostegno
Così come l’inabilitato, anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in via generale disporre per testamento, salvo che sia dichiarato incapace di intendere e di volere.
Con riferimento a tale soggetto, tuttavia, il giudice, nel valutare la sussistenza della capacità di testare, potrà anche, sulla base del potere riconosciutogli dall’art. 411 c.c., considerare opportuno estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno alcuni effetti, limitazioni o decadenze propri dell’interdetto e, quindi, giudicare annullabile il testamento dallo stesso redatto come se si trattasse di soggetto assoggettato ad interdizione.
Testamento redatto dall’emancipato
La dottrina si è interrogata sul se sia capace di testare il minore emancipato.
Generalmente deve ritenersi che egli non possa validamente disporre per testamento. Ciò neanche se sia stato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.
L’art. 591 c.c., infatti, è chiaro nel prevedere che non è capace di testare colui che non ha compiuto la maggiore età.
Tuttavia, una parte minoritaria della dottrina ritiene che comunque la (sebbene ridotta) capacità di agire dell’emancipato gli conferisce anche la capacità di testare.
Incapacità di intendere e di volere
Come visto, il Codice civile individua nell’incapacità anche momentanea di intendere o di volere un’ipotesi residuale in cui il testamento non risulta essere stato validamente redatto.
La peculiarità di questa ipotesi, rispetto alle altre individuate, sta nel fatto che qui non vi è uno status legalmente riconosciuto che rende automatica l’incapacità di testare, ma essa deve essere provata.
Si precisa che la prova dell’incapacità di intendere e di volere grava su chi vuole impugnare il testamento epuò essere fornita con qualsiasi mezzo.
Neanche l’attestazione di sanità mentale del testatore da parte del notaio preclude la prova dell’incapacità, potendo essere liberamente valutata dal giudice.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/18868-l-incapacita-di-testare.asp
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