Come fare per conoscere la residenza di un cittadino e quali sono i rapporti con la privacy
“L’amministratore è facultato, ope legis, ad esperire presso il comune interessato la pratica di verifica della residenza del condomino irreperibile? Quali le eventuali condizioni e quali i limiti agli effetti della privacy?”
Per rispondere alla domanda del lettore è necessaria una premessa sulla normativa in materia.
La residenza dei privati cittadini può essere rintracciata agevolmente recandosi presso gli uffici comunali di riferimento, senza che ciò costituisca una violazione della privacy.
Del resto, il d.p.r. numero 223 del 1989, il quale contiene il regolamento anagrafico, stabilisce, all’articolo 33, che l’ufficiale dell’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, fatte salve le limitazioni di legge.
Con riferimento alla normativa a tutela dei dati personali, nonostante il codice della privacy riconosca come di rilevante interesse pubblico le finalità connesse alla tenuta dei registri anagrafici, esso non ne nega mai la natura pubblica e la possibilità che chiunque ne venga a conoscenza.
Nel caso, invece, in cui il soggetto del quale si ha interesse a conoscere la residenza abbia spostato quest’ultima in altro Comune, la situazione è parzialmente diversa.
In tale ipotesi, infatti, l’ufficiale di anagrafe può comunicare, previa domanda adeguatamente motivata e qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, solo il nuovo Comune di residenza, al quale eventualmente rivolgersi, e non l’indirizzo esatto in cui il soggetto si è trasferito.
L’amministratore di condominio che intende conoscere la residenza del condomino, quindi, non deve far altro che recarsi presso gli uffici dell’anagrafe e fare richiesta, corredata di marca da bollo, del relativo certificato, il quale, in genere, viene rilasciato immediatamente.
Si precisa che, tecnicamente, nelle ipotesi in cui il soggetto “ricercato” ha dichiarato in Comune la propria residenza, non può parlarsi di effettiva irreperibilità.
L’irreperibilità, infatti, è quella condizione che, al ricorrere di determinati presupposti, comporta la cancellazione dall’anagrafe e la perdita del diritto di voto.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/19575-domande-e-risposte-cosa-puo-fare-l-amministratore-se-un-condomino-e-irreperibile.asp
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