Ai fini dell’integrazione del reato di mobbing non sono sufficiente condotte illegittime plurime del datore, occorre che le stesse siano legate tra di loro da un intento persecutorio del datore nei confronti del lavoratore.
Mobbing: servono più condotte illegittime e persecutorie
Occorrono più condotte illegittime del datore di lavo perpetrate ai anni del lavoro e finalizzate a perseguitare il dipendente per integrare il mobbing. Pertanto nel caso si tratti di episodi saltuari riconducibili ad un normale rapporto di lavoro il mobbing non si configura. Queste le conclusioni della Cassazione n. 21865/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Un medico agisce nei confronti di un’azienda ospedaliera perché ritiene di essere stato professionalmente dequalificato e di aver subito condotte mobilizzanti da parte datore di lavoro anche in seguito al 2005, ossia dopo il giudizio conclusosi con sentenza del 2010 intrapreso per ragioni similari.Chiede quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
Il Tribunale e la Corte d’appello respingono però le richieste del medico. La Corte d’appello in particolare rileva che i fatti allegati sono del tutto insufficienti a configurare il mobbing perché avvenimenti episodici privi di un intento vessatorio e collegati a normali problematiche lavorative. Insufficienti inoltre le prove prodotte ai fini della richiesta risarcitoria.
Risarcimento conseguente a mobbing erroneamente negato
Il medico, del tutto in disaccordo con le conclusioni della Corte d’appello, solleva innanzi alla Corte di cassazione i seguenti motivi di doglianza.
- Con il primo ritiene che in relazione alla liquidazione dei danni della sentenza della Corte d’appello del 2010 si sia formato il giudicato.
- Con il secondo contesta il fatto che la sentenza abbia affermato che lo stesso non si sia lamentato di un aggravamento del danno alla salute limitandosi ad addurre un danno esistenziale. Con il terzo controbatte all’affermazione sulla mancata allegazione di circostanze specifiche dalle quali poter desumere l’aggravamento del danno alla salute poiché molteplici sono stati i mezzi istruttori non ammessi o trascurati dalla Corte d’appello.
- Con il quarto infine lamenta l’omesso esame da parte della Corte delle condotte persecutorie poste in essere dall’azienda sanitaria e censura la parte della sentenza in cui è stato escluso un aggravamento del danno in conseguenza di condotte mobbizzanti.
Il mobbing richiede più condotte persecutorie
La Cassazione accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo e respinge il quarto, cassa l’impugnata sentenza della corte d’appello e la causa viene rinviata alla stessa in diversa composizione.
Per gli Ermellini il quarto motivo di ricorso non può essere accolto perché la Corte d’Appello ha considerato e valutato gli episodi indicati dal ricorrente a sostegno della condotta mobilizzante del datore di lavoro con adeguata motivazione, escludendo l’esistenza di un disegno persecutorio nei confronti del dipendente.
Per giurisprudenza costante “ai fini della configurabilità di un’ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una decodificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo. Nell’ipotesi in cui lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psicofisica in conseguenza di una parità di comportamenti il datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice di merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possono essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa essere chiamato a rispondere nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili.”
Fondati invece ed esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo, poiché la Corte d’appello ha ritenuto erroneamente che non fosse stato dedotto dal ricorrente un aggravamento del danno alla salute, ma un danno esistenziale.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44891-per-il-mobbing-non-basta-una-serie-di-abusi.asp
(www.StudioCataldi.it)