Il ddl concorrenza che si occupa anche di rifiuti e trasporto pubblico, passa alla Camera con modifiche, ora si attende il voto definitivo del Senato prima della pausa estiva.
Ddl concorrenza 2022 in attesa del si definitivo
Il ddl concorrenza 2022 è ora all’esame della Commissione permanente Industria, Commercio e turismo del Senato dopo l’approvazione del testo con modifiche da parte della Camera dei deputati, in data 26 luglio 2022 (sotto allegato.) Il via libera definitivo da parte del Senato è atteso prima della pausa estiva.
Uno dei temi più caldi del provvedimento è rappresentato sicuramente dalle concessioni balneari.
Il testo affronta però altri temi assai delicati come i servizi pubblici locali, l’energia, la sostenibilità ambientale, i farmaci e i servizi premium, per i quali è necessaria l’acquisizione preventiva del consenso.
Uno degli argomenti affrontati e introdotti dalla Camera è quello che riguarda i mediatori immobiliari di cui all’art. 28, norma che sancisce la compatibilità dell’esercizio dell’attività di agente immobiliare con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l’attività di mediazione creditizia e la compatibilità dell’attività di mediazione creditizia con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo.
Concessioni balneari
Le concessioni balneari, saranno assegnate, come richiesto dalla UE, in base a gare che partiranno dal primo di gennaio del 2024. Confermata infatti la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell’efficacia delle concessioni e delle gestioni aventi finalità turistico ricreative e sportive. Fono a questa data quindi l’occupazione non deve considerarsi abusiva.
Sono ammesse proroghe rispetto a questo termine solo se sussistono “ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa.”
Le gare ovviamente dovranno svolgersi nel rispetto dei principi dell’imparzialità e della trasparenza, dando pubblicità adeguata dell’avvio della procedura, del suo svolgimento e del suo completamento.
Al fine di rendere più dinamico il meccanismo concorrenziale delle concessioni il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare e semplificare la disciplina delle concessioni, comprese quelle marittime.
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Rinviato il tema “indennizzi”
Ancora da risolvere il tema degli indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti a carico di quelli che subentrano. Detto compito viene rimesso nello specifico ai decreti attuativi che avranno il compito di definire criteri uniformi per la quantificazione dei rimborsi suddetti.
I decreti attuativi dovranno inoltre determinare criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, definire la garanzia dei varchi per l’accesso libero e gratuito e criteri uniformi per determinare i canoni annuali.
Concessioni idroelettriche
Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Alle regioni il dovere di comunicare tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine sopra indicato il Ministero propone l’esercizio del potere sostitutivo.
Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, comprese quelle già scadute, le regioni potranno consentire la prosecuzione dell’esercizio della derivazione e la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e co- munque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della disposizione che regolamenta questo aspetto, stabilendo anche l’ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti devono versare all’amministrazione regionale.
Trasporto pubblico locale
Per promuovere l’affidamento dei servizi del trasporto pubblico sia locale che regionale con procedure ad evidenza pubblica, le regioni a statuto ordinario sono tenute a attestare la pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente di determinate informazioni o dei bandi di gara ovvero l’avvenuto affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione.
L’omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, delle informazioni suddette o del bando di gara o in caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l’esercizio del potere sostitutivo per avviare le procedure di affidamento.
Farmaci equivalenti e standby sul prezzo
Ai farmaci il ddl dedica due articoli. L’art. 17 prevede che i produttori di farmaci equivalenti possono presentare all’AIFA un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e un’istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale, prima che scada il brevetto o il certificato di protezione complementare.
L’art 18 invece, dedicato ai farmaci in attesa di definizione del prezzo prevede che, in caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale, l’AIFA debba sollecitare l’azienda titolare della relativa autorizzazione all’immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione entro i successivi 30 giorni.
Decorso inutilmente questo termine, è data informativa nel sito internet dell’AIFA ed è applicato l’allineamento al prezzo più basso all’interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico.
Gestione dei rifiuti
Arera avrà il compito di definire gli standard tecnici e qualitativi adeguati per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, verificando il rispetto dei livelli minimi di qualità e la copertura dei costi efficienti.
L’Autorità richiederà inoltre agli operatori tutta una serie di informazioni ulteriori, al fine di monitorare le concrete modalità di smaltimento e recupero e l’incidenza sui corrispettivi che vengono applicati agli utenti finali.
Accreditamento strutture sanitarie private
L’accreditamento richiesto da nuove attività collocate in strutture preesistenti o da nuove strutture potrà essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi offerti, ma anche tenendo conto dei risultati dell’attività svolta. La qualità, la sicurezza e la appropriatezza delle attività erogate saranno definite con un decreto del Ministero della salute da adottare in sede di Conferenza permanente.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44673-ddl-concorrenza-2022.asp
(www.StudioCataldi.it)