La prima udienza di comparizione è stata modificata dalla riforma del processo civile per accorciare i tempi, le parti dovranno arrivarvi con le idee chiare, introdotte a tale fine le verifiche preliminari e le memorie integrative.
Processo civile: le novità della riforma
Procedimenti civili semplificati nelle forme e nei tempi, per poter raggiungere il tempo di definizione e garantire processi agili, all’insegna della collaborazione tra le parti, i difensori e il giudice, ma anche valorizzazione delle forme di giustizia alternativa e lo snellimento ed efficientamento del procedimento civile. Questi gli obiettivi della riforma del processo civile, di cui è stato approvato lo schema di decreto attuativo nella giornata di giovedì 28 luglio 2022 (leggi anche Riforma processo civile: tutte le novità).
Come cambia la prima udienza di comparizione
Per quanto riguarda il processo civile, una delle novità più ragguardevoli si riscontra nella revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Vengono valorizzate le fasi anteriori alla prima udienza, ma anche gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti così da definire immediatamente l’ambito e la portata dei mezzi di prova che il thema decidendum.
In particolare, sono rivisti il contenuto e l’oggetto dell’atto di citazione e della comparsa di risposta, che dovranno contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico nonché l’esposizione sempre chiara e precisa della posizione difensiva sui fatti posti a fondamento dell’azione.
L’attore dovrà indicare, a pena di decadenza, sin dall’atto di citazione i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione. Il convenuto dovrà proporre nella comparsa le sue difese, prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione.
L’attore, prima dell’udienza di comparizione, propone le domande e le eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e chiede di essere autorizzato a chiamare un terzo se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. In ogni caso precisa e modifica le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indica i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali. Il convenuto di conseguenza deve avere la possibilità, sempre prima dell’udienza di comparizione, di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova e produrre documenti. Ancora termini prima dell’udienza di comparizione per entrambe le parti per replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria.
Tutte attività rese possibili dalla introduzione di nuove attività, come le verifiche preliminari e le memorie integrative.
All’udienza di comparizione le parti devono prendere personalmente per tentare la conciliazione, dopo aver chiesto alle parti, in base agli atti allegati, i necessari chiarimenti. La mancata comparizione senza giustificato motivo rappresenterà comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116 comma 2. Il giudice all’esito dell’udienza provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza per l’assunzione delle prove entro 90 giorni.
Fase decisoria, pronuncia e deposito sentenza
Rimodulata anche la fase decisoria che subisce una netta accelerazione in virtù di una contingentata rimessione delle cause in decisione (scandita da termini precisi e perentori), sia per le cause di competenza del giudice monocratico sia per quelle di competenza del collegio.
Una volta rimessa la causa al collegio questo avrà 60 giorni di tempo per il deposito della sentenza a partire dall’udienza 189 c.p.c ossia dall’udienza di rimessione dell’istruttore al collegio appunto.
Più contenuti i tempi di pronuncia e deposito della sentenza anche per il tribunale monocratico. Quando la causa matura per la decisione dopo la trattazione scritta o mista, il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessioni della causa in decisione ha segnato le parti i termini di quell’articolo 189 c.p.c.all’udienza-la causa in decisione e la sentenza depositata entro i 30 giorni successivi. Se una delle parti lo richiede, il giudice, una volta disposto lo scambio dei suoi iscritti difensivi a norma dell’articolo 189 n. 1 e 2, fissa l’udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali.la sentenza è depositata entro 30 giorni. Al termine della discussione se il giudice non provvede ai sensi del primo comma 281 sexies c.p.c, provvede al deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
Procedimento semplificato di cognizione
Per deflazionare il più possibile l’attività giurisdizionale e alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, anche riguardo ad eventuali futuri gradi di giudizio, viene introdotto il c.d. “procedimento semplificato di cognizione“, applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi, l’istruzione si basi su prova documentale o non richieda un’attività complessa. Tale rito semplificato rispetta comunque la regola del contraddittorio tra le parti, ma ha tempi ridotti e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/42765-riforma-processo-civile-le-novita-sulla-mediazione.asp
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