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Processo esecutivo, cosa cambia con la riforma

Lo schema del decreto di attuazione della riforma del processo civile approvato giovedì 28 luglio 2022 ha confermato in sostanza tutte le novità anticipate nella legge delega n. 206/2021.

Riforma processo esecutivo, ecco cosa cambia

La riforma del processo civile, che nella giornata di giovedì 28 luglio 2022, ha assistito all’approvazione dello schema del primo decreto di attuazione, interessa in maniera importante anche la disciplina del processo esecutivo.

Una delle novità più rilevanti riguarda l’abrogazione di ogni disposizione che si riferisca alla formula esecutiva e alla spedizione di un atto in tale forma.

Abolita la formula esecutiva

Questa innovazione è stata adottata sulla scorta di un’evoluzione giurisprudenziale che aveva rilevato la sostanziale inutilità dell’apposizione della formula esecutiva, la cui mancanza comportava una semplice irregolarità formale, con conseguente necessità per il debitore di dimostrare anche il concreto pregiudizio subito a causa di tale omissione.

D’ora in poi, quindi, abolita la formula esecutiva e con essa gli inutili passaggi procedurali che ingolfano anche il lavoro delle cancellerie. Il difensore del creditore potrà limitarsi ad apporre una semplice attestazione di conformità della copia all’originale del titolo esecutivo.

Ricerca dei beni e sospensione del precetto

Altra novità di rilievo introdotta dalla riforma del processo esecutivo è rappresentata dalla sospensione del termine di efficacia del precetto nel caso in cui il creditore proponga istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Come noto il termine di efficacia del precetto è di novanta giorni (art. 481 c.p.c.) ed entro tale scadenza deve, pertanto, essere avviata l’esecuzione. Attualmente, la ricerca dei beni con le modalità sopra descritte è già prevista dall’art. 492-bis ed ora la relativa richiesta, avanzata dal creditore che sia munito di titolo esecutivo e precetto, avrà effetto sospensivo.

Termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale

In un’ottica di maggiore celerità del processo, viene ridotto il termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale, attualmente fissato in 60 giorni dal deposito del ricorso.

Il termine, nello specifico, è stato ridotto a 45 giorni, per renderlo coerente con l’analogo termine previsto in relazione alla perdita di efficacia del pignoramento (art. 497).

Il termine sarà prorogabile di altri 45 giorni su richiesta dei creditori o dell’esecutato.

La riduzione è dettata anche dal fatto che il creditore ha oggi la possibilità di venire in possesso in tempi brevi della necessaria documentazione, in particolare grazie alla possibilità di presentare certificazione notarile sostitutiva ottenibile con la consultazione telematica dei pubblici registri.

Nomina custode e liberazione dell’immobile

In relazione alla conservazione dei beni oggetto di esecuzione, è previsto che vengano ridotti i termini per la sostituzione nella custodia del bene del debitore con il custode, in 15 giorni dal deposito della documentazione ipotecaria e catastale.

Lo stesso giudice, inoltre, ordina più rapidamente la liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, e precisamente al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Se, invece, l’immobile è abitato dall’esecutato convivente col nucleo familiare, la liberazione è ordinata al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento.

Riforma del processo e delega della vendita

Rilevanti modifiche si registrano anche in tema di delega delle operazioni di vendita al professionista.

In particolare, la delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo dell’incarico. In tale lasso di tempo, il professionista delegato dovrà svolgere almeno tre esperimenti di vendita, sotto la costante vigilanza del giudice dell’esecuzione, che potrà provvedere alla sua sostituzione in caso di inadempimento.

Inoltre, per proporre reclamo al giudice contro il decreto di trasferimento della proprietà si dovrà rispettare lo stringente termine di venti giorni.

Infine, anche la fase della predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato si caratterizzerà per maggiori garanzie (in particolare per le preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione) e per termini certi e rapidi.

Vendita privata nel processo esecutivo

La riforma disciplina anche la vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare.

Se autorizzato dal giudice, il debitore può infatti vendere il bene pignorato per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima.

Le altre novità della riforma del processo di esecuzione

Ulteriori novità sono infine previste sui seguenti temi:

  • fissazione di criteri per la determinazione dell’ammontare e della durata delle misure di coercizione indiretta finalizzate all’adempimento di quanto disposto da una pronuncia di condanna (c.d. astreintevedi anche la nostra guida sul tema);
  • quando debitrice è una pubblica amministrazione è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
  • nell’espropriazione presso terzi, il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento.

Si segnala che quest’ultima novità, di particolare interesse e rilievo pratico, è in vigore dal 22 giugno 2022.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/43349-processo-esecutivo-cosa-cambia-con-la-riforma.asp
(www.StudioCataldi.it)