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Riforma processo civile: le novità sulla mediazione

Mediazione incentivata attraverso esenzioni e crediti di imposta, potenziata grazie alla formazione e ai requisiti di maggiore professionalità e serietà di enti e mediatori ed estesa la sua applicazione anche alla materia contrattuale.

Mediazione: gli incentivi nella riforma del processo civile

La riforma del processo civile, mira a garantire, tra le varie misure, una maggiore fruizione degli incentivi già previsti dal D.lgs. 28/2010, come confermato dall’approvazione dello schema di decreto attuativo approvato il 28 luglio 2022 con il quale sono state confermate e specificate le novità già introdotte dalla legge delega:

  • incrementata la misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del dlgs n. 28/2010, fino al limite di valore di 100.000 euro;
  • prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, da spese, tasse o diritti di ogni specie e natura in relazione a tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento di mediazione;
  • quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4 fino alla concorrenza di 600 euro. Nei casi previsti dall’articolo 5 comma 1 e quando la mediazione è demandata dal giudice alle parti è riconosciuto anche un credito di imposta commisurata al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei limiti previsti dei parametri forensi e anche in questo caso fino alla concorrenza di 600 euro;
  • riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto dopo la conclusione di un accordo di conciliazione nel limite dell’importo versato e fino a euro 518;
  • esteso l’istituto del gratuito patrocinio anche ai procedimenti di mediazione.

Esteso il tentativo obbligatorio di mediazione

Si vuole estendere l’istituto della mediazione obbligatoria e preventiva anche alla materia contrattuale.

I contratti a cui si rivolge la riforma sono quelli di consorzio, di società di persone, di associazione in partecipazione, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione e di subfornitura.

Quando il procedimento di mediazione, come nei casi sopra indicati, è previsto come condizione di procedibilità della domanda, non è possibile avviare un processo prima del suo esperimento.

L’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Quando il giudice rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine stabilito per la conclusione del procedimento di mediazione, che non può avere una durata superiore a tre mesi, prorogabili gli altri tre dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti.

E’ quindi possibile in sostanza rivolgersi al giudice nel momento in cui la condizione si considera avverata, ossia anche quando l’accordo non si conclude durante il primo incontro con il mediatore.

Occorre precisare inoltre che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e neppure la trascrizione della domanda giudiziale. Regole particolari sono state stabilite in sede di riforma in materia condominiale in relazione e ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.

Potenziamento della mediazione demandata dal giudice

Si vuole valorizzare e anche favorire la mediazione che viene domandata al giudice attraverso un regime:

  • di formazione e aggiornamento particolarmente rigoroso per il magistrato (attraverso la frequentazione di seminari di corsi organizzati dalla scuola superiore della magistratura anche attraverso strutture didattiche decentrate)
  • di collaborazione tra uffici giudiziari, università, avvocatura, organismi di mediazione, enti e associazioni professionali che operano sul territorio, garantendo in ogni caso la loro autonomia.

L’obiettivo è quello di formare continuamente gli operatori, ma anche di monitorare le esperienze e tracciare in quali casi i giudici domandano alle parti di andare in mediazione.

I contenziosi che vengono definiti in questo modo dai giudici non sono solo oggetto di rilevazione statistica, ma vengono anche utilizzati per la valutazione della sua carriera, perché rivelano la sua laboriosità, il suo impegno e le sue capacità.

Semplificazione della procedura di mediazione

Nel perseguire l’obiettivo d’implementare l’efficacia e l’effettività della mediazione, essendo le parti stesse le protagoniste del procedimento, la loro presenza personale è prevista come necessaria, al fine di un migliore confronto, regolando le conseguenze a cui va incontro in caso di mancata partecipazione. La delega è consentita (sia per le persone fisiche che giuridiche) solo in presenza di gravi motivi a un proprio rappresentante che conosca i fatti e che abbia i poteri necessari per trovare una soluzione alla controversia.

La semplificazione passa anche attraverso la disciplina specifica della mediazione in modalità telematica. Quando la mediazione si svolge in questo modo, ogni atto del procedimento deve essere formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con un altro servizio elettronico di recapito, purché certificato.

Gli incontri si possono svolgere con collegamenti audiovisivi da remoto e sistemi di collegamento, che devono garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti che sono collegati.

Conclusa la mediazione il mediatore formerà un unico documento informatico, ovviamente in formato nativo digitale, che conterrà il verbale e l’eventuale accordo e lo invierà alle parti per la sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Quando la mediazione è demandata dal giudice, nei casi di cui all’articolo 5 comma 1, il documento elettronico sarà inviato anche agli avvocati, che lo dovranno sottoscrivere con le stesse modalità. Il documento informatico sottoscritto nei modi sopraindicati sarà inviato al mediatore, che a sua volta lo firmerà digitalmente e lo trasmetterà alle parti, agli avvocati (se nominati) e alla segreteria dell’organismo.

Spetterà all’organismo di mediazione procedere alla conservazione e all’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione, che si è svolto in modalità telematiche, nel rispetto delle regole contemplate dal codice dell’amministrazione digitale.

Pubblica Amministrazione in mediazione

Disposta anche la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di prendere parte al procedimento di mediazione, tramite i suoi rappresentanti, a cui è affidato il compito di sottoscrivere l’accordo di conciliazione. Ipotesi che prevede l’applicazione della regola di cui all’art. 1 comma 1 bis della legge n. 20/1994, ai sensi del quale si dispone che: “Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.”

Potenziamento della mediazione

Al fine di garantire sempre una maggiore efficienza e professionalità al procedimento di mediazione, viene data la possibilità al mediatore di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, le cui relazioni potranno essere prodotte dalle parti, previo accordo, in giudizio.

Previsti inoltre particolari requisiti di serietà per gli organismi di mediazione:

  • onorabilità dei soci degli amministratori dei responsabili e dei mediatori;
  • oggetto sociale o scopo associativo esclusivo di servizi di mediazione conciliazione risoluzione alternativa controversie e formazione;
  • impegno dell’organismo non prestare servizi di mediazione conciliazione risoluzione alternativa delle controversie quando a un interesse nella lite.

Costituiscono requisiti di efficienza dell’organismo anche un’organizzazione adeguata, la capacità finanziaria, un servizio di qualità, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile e la qualificazione professionale sia del responsabile dell’organismo che dei mediatori.

Il potenziamento della mediazione viene realizzato anche attraverso la serietà della formazione e degli enti abilitati a tale funzione. Possono infatti iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione soia gli enti pubblici che privati che danno garanzie di serietà ed efficienza. L’ente di formazione è tenuto altresì a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia, che assicura la qualità della formazione, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento della formazione offerta.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/42765-riforma-processo-civile-le-novita-sulla-mediazione.asp
(www.StudioCataldi.it)